Lo Statuto

 S T A T U T O
dell’associazione di promozione sociale denominata
“Amici della Fondazione di Comunità di Messina”

Art. 1 – Denominazione. E’ costituita l’associazione di promozione sociale non commerciale denominata “Amici della Fondazione di Comunità di Messina”. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia quali la Legge n. 382/2000, la Legge Regionale n. 10/2003 e le loro successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 – Sede. L’associazione ha sede legale in Messina. Essa potrà aprire dipendenze tecniche od organizzative, anche al di fuori del territorio nazionale, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 3 – Durata. La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 4 – Anno sociale. L’anno sociale e 1’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 5 – Oggetto sociale. L’associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale a favore di associati o terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nei campi della cultura, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, del welfare di comunità, dell’economia sociale e solidale, dei processi educativi, della tutela dei diritti civili, della solidarietà familiare, della formazione, dell’informazione. L’associazione intende raggiungere tali finalità anche promuovendo forme di economia civile che pensano ai mercati come beni relazionali fondati su principi di responsabilità sociale ed ambientale e attivando esperienze di autorganizzazione economica e sociale delle famiglie.
A tale proposito l’Associazione promuove e gestisce un Gruppo d’Acquisto Solidale ed intende anche promuovere e gestire esperienze, processi, iniziative ed eventi in campo culturale, sociale, turistico, educativo, di mutuo aiuto e di sostegno e valorizzazione e cura della famiglia, ispirati a criteri di qualità sociale ed ambientale, suscitando una cultura del consumo responsabile ed etico ed incentivando il consumo di tutti quei prodotti che raccontano storie di libertà, di tutela dell’ambiente, la multiculturalità ed il turismo responsabile.
L’Associazione intende raggiungere le proprie finalità cooperando con la Fondazione di Comunità di Messina e con tutti gli attori economico-sociali che costituiscono il “Distretto Sociale Evoluto” dell’area dello Stretto di Messina dei quali condivide metodologie, scopi e finalità.
L’associazione potrà inoltre:
1.      compiere tute quelle operazioni commerciali, industriali, creditizie, finanziarie (non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;
2.      stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la realizzazione di servizi inerenti agli scopi istituzionali:
3.      partecipare ad enti, consorzi, fondazioni che operino per la realizzazione delle finalità da essa perseguite e/o comunque funzionali all’attività sociale al fine di rendere più incisiva ed efficace la propria azione;
4.      promuovere la responsabilità sociale e la partecipazione al Distretto Sociale Evoluto, ponendosi come soggetto che raccoglie a tal fine l’adesione di privati e di soggetti economici non profit e for profit.
L’associazione potrà esercitare attività di natura commerciale, coerenti con lo scopo sociale, al solo fine di finanziare l’attività istituzionale. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
L’associazione è apartitica ed aconfessionale e non ha scopo di lucro, pertanto non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 6 – Soci. La disciplina associativa dell’associazione è improntata all’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e garantendo la democraticità interna e pari diritti a tutti gli associati.
Possono essere soci dell’associazione persone fisiche senza distinzione di sesso, età, condizione sociale, credo, cittadinanza e appartenenza politica .
Possono essere, altresì, soci dell’associazione altre associazioni, ONLUS, fondazioni, comitati, circoli, ed altri soggetti giuridici, che perseguano fini di solidarietà ed adottino nella propria attività principi di responsabilità sociale. Tali soci saranno rappresentati in Assemblea dal loro rappresentante legale o, in caso di temporaneo impedimento, da un terzo da questi delegato.
L’associazione è composta da Soci fondatori ed effettivi.
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’associazione. Tale titolo è puramente onorifico e non comporta alcun privilegio ai fini associativi.
Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività all’interno dell’associazione, previa associazione alla stessa.
Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa o sociale annuale, in Assemblea godono dell’elettorato attivo e passivo per la libera elezione degli organi amministrativi e la nomina di quelli direttivi, del diritto di voto su tutti i punti posti all’O.d.G., ed in particolare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per l’approvazione dei bilanci consuntivi.
Coloro che effettuano versamenti di particolare valore in favore del fondo sociale o si distinguono per particolari meriti in favore dell’associazione, possono essere nominati Onorari e Benemeriti dal Consiglio Direttivo. Tali titoli sono puramente onorifici, non temporanei, non richiedono il versamento della quota annuale, non danno diritto a ricevere alcuna prestazione da parte dell’associazione né a partecipare con diritto di voto alle assemblee dei soci. La qualifica di Onorario e Benemerito sono compatibili con quella di socio fondatore o effettivo.
La qualifica di Socio, così come la quota associativa, è intrasmissibile anche per i trasferimenti mortis causa. La quota associativa non è mai rivalutabile, né restituibile.
Art. 7 – Domanda di ammissione. Tutti coloro che intendono far parte dell’associazione quali soci effettivi dovranno, dopo aver preso visione dello statuto e dell’eventuale regolamento sociale, redigere una domanda su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e versare la quota associativa. La domanda può essere inoltrata anche tramite posta elettronica. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate anche dall’esercente la potestà parentale.
L’ammissione diviene effettiva dopo la controfirma della domanda da parte del Presidente che deve controllarne la correttezza formale ed il possesso . Il Consiglio Direttivo entro la fine dell’anno sociale, e comunque prima della convocazione di ogni Assemblea, deve decidere circa la ratifica dell’accoglimento di tali domande.
Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione, ai fini dei rapporti associativi, eleggono domicilio presso la sede dell’associazione.
Nel caso in cui il Presidente ritenga di non dover controfirmare la domanda di ammissione presentata dall’aspirante socio per qualsiasi motivazione, anche basata su fatti e/o circostanze di cui egli sia a conoscenza, lo stesso Presidente dovrà immantinente riunire il Consiglio Direttivo per pronunicarsi su tale richiesta di ammissione a socio in maniera da poter, eventualmente, comunicarne il diniego entro 30gg. dal ricevimento della domanda.
Art. 8 – Diritti e doveri dei soci. La qualifica di socio da diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione, ivi compreso il Gruppo d’Acquisto Solidale, e a frequentare i locali sociali, secondo le modalità che potranno essere stabilite in un apposito regolamento da approvarsi a cura del Consiglio Direttivo. I soci hanno il dovere di osservare le norme del presente statuto e di tutelare in ogni campo il buon nome dell’associazione.
Art. 9 – Esclusione o recesso dei soci. L’esclusione dei soci potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e ratificata dalla successiva Assemblea, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.
Il recesso del socio può avvenire, esplicitamente, per dimissioni da comunicare con un mese di anticipo, o, tacitamente, per morosità a causa del mancato pagamento della quota sociale annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo. Nel caso di recesso tacito per morosità il socio potrà presentare una nuova domanda di ammissione previo versamento delle quote sociali impagate.
I soci, che per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono chiedere rimborsi sui contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art. 10 – Prestazioni degli associati. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento degli scopi istituzionali. In caso di particolare necessità essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto detto nel successivo art. 27.
I rapporti di lavoro sono disciplinati sotto ogni aspetto dalla legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e da eventuali accordi stipulati a livello locale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, compatibili con la natura e l’organizzazione dell’associazione.
Art. 11 – Patrimonio o fondo comune. Il patrimonio, o fondo comune, è costituito dai beni mobili ed immobili a qualunque titolo pervenuti all’associazione, acquistati, apportati dai soci, ricevuti con lasciti, donazioni od eredità, dai valori di cui abbia piena disponibilità nonché dai mezzi finanziari che pervengono all’associazione in conseguenza della sua attività.
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative versate dai nuovi soci, dalle quote sociali annuali versate dai soci che intendono mantenere la loro qualifica; dai contributi di enti od associazioni; dalle elargizioni liberali di soci o terzi in genere; da raccolte pubbliche occasionali e dai corrispettivi delle varie attività ricreative e culturali organizzate dall’associazione; dai contributi della Pubblica Amministrazione, dell’Unione Europea e di organismi internazionali; dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.
La documentazione relativa a tutte le risorse economiche di cui al presente articolo, con l’indicazione dei soggetti eroganti, sarà conservata per almeno tre anni.
I versamenti, effettuati a qualunque titolo dai soci, ad eccezione dei prestiti comunque infruttiferi di interessi, non sono rivalutabili né ripetibili, e anche in caso di scioglimento dell’associazione o di morte dell’associato, o di suo recesso od esclusione, non può, quindi, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. I versamenti, a qualunque titolo effettuati, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.
In caso di scioglimento dell’associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge n. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 12 – Rendiconto. Il rendiconto economico e finanziario annuale, o bilancio consuntivo, sarà redatto ed approvato nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. Esso sarà accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente dell’associazione sulle attività svolte che tenga conto anche dei risultati sociali e istituzionali conseguiti. La sua approvazione da parte dell’Assemblea generale dei soci dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.
Nel caso il rendiconto annuale si chiuda con un avanzo di gestione questo deve essere  obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. In nessun caso potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 13 – Organi sociali. Gliorgani sociali sono:
            a) 1’Assemblea Generale dei Soci;
            b) il Consiglio Direttivo;
            c) il Presidente;
Art. 14 – Assemblea. L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 15 – Diritti di partecipazione. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soci fondatori ed i soci effettivi maggiorenni che siano in regola con il versamento delle quote sociali annuali. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea, e per tutte le votazioni vale il principio del voto singolo di cui all’art. 2538, secondo comma, del Codice Civile.
Art. 16 – Convocazione. L’Assemblea in sessione ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno.
La convocazione dell’Assemblea, di norma, avviene tramite deliberazione del Consiglio Direttivo in attuazione degli obblighi statutari o qualora lo stesso ne ravveda la necessità. Essa può avvenire, altresì, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. In tale ipotesi l’Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’avviso di convocazione viene affisso all’albo sociale presso la sede e le sue dipendenze e deve essere portato a conoscenza dei soci mediante raccomandata postale da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, ovvero con qualunque altro mezzo, ivi compresa la posta elettronica, che possa comprovare l’avvenuta comunicazione. La convocazione deve contenere il luogo, la data, l’orario, eventualmente anche per la seconda convocazione, nonché l’O.d.G. della riunione.
Art. 17 – Validità Assembleare. L’Assemblea Generale dei Soci, tanto ordinaria che straordinaria, salvo quando previsto diversamente dal presente statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice con votazione palese, salvo quando previsto diversamente dal presente statuto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua rinuncia o assenza, da altro socio designato dall’Assemblea.
L’Assemblea normalmente vota per alzata di mano. Per l’elezione degli organi statutari la votazione avviene a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente dell’Assemblea può formare dei seggi elettorali scegliendo gli scrutatori tra i soci presenti. In caso di necessità si procede al ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato un uguale numero di voti.
Art. 18 – Compiti dell’Assemblea. La convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci in sessione ordinaria avverrà normalmente entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Sono compiti dell’Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione ordinaria:
1.      discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario, o bilancio consuntivo, dell’esercizio precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e sui risultati sociali e istituzonali conseguiti;
2.      deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, conformemente a quanto consentito dalla legge e dal presente statuto, ed in ogni caso in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
3.      discutere ed approvare l’indirizzo programmatico da dare all’attività futura;
4.      determinare il numero dei consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
5.      eleggere periodicamente il Consiglio Direttivo, con votazione segreta nella quale ciascun votante può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere;
6.      approvare i regolamenti interni di particolare importanza e le loro eventuali modifiche;
7.      ratificare la radiazione dei soci in attuazione del disposto dell’art. 9 del presente statuto;
8.      deliberare su quant’altro sottoposto alla sua approvazione.
Sono compiti dell’Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione straordinaria:
1.      approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
2.      deliberare sullo scioglimento dell’associazione conformemente a quanto disposto dallo specifico articolo del presente statuto;
3.      deliberare su quant’altro sottoposto alla sua approvazione.
Di ogni Assemblea Generale dei Soci, sia riunita in sessione ordinaria che straordinaria, deve essere redatto verbale su apposito registro delle Assemblee Generali dei Soci. Prima di essere messo in uso tale libro dovrà essere numerato e bollato con il timbro sociale in ogni sua pagina e sull’ultima pagina il Presidente apporrà la data e la propria firma, indicando il numero di pagine che lo compongono.
Il verbale, recante l’indicazione nominativa dei presenti, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario verbalizzante, viene conservato agli atti dell’associazione e ogni socio può prenderne visione. Copia dei verbali e dei relativi allegati, tra i quali il bilancio consuntivo, sarà affissa all’albo sociale della sede e delle dipendenze, durante i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell’Assemblea.
Art. 19 – Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre esercizi decadendo automaticamente al momento dell’approvazione, da parte dell’Assemblea Generale dei Soci, del rendiconto economico e finanziario relativo al terzo esercizio decorrente da quello in corso al momento della nomina. I suoi componenti sono rieleggibili. Esso è composto da cinque a undici membri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci e nel proprio seno nomina il Presidente dell’associazione, che lo presiede, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e potrà assegnare altri incarichi stabilendone le funzioni.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Tutti gli incarichi sociali, assegnati ai consiglieri, si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente 1’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
Art. 20 – Dimissioni dei consiglieri e decadenza del Consiglio Direttivo. Le dimissioni dei consiglieri devono avvenire per iscritto e saranno effettive dopo la ratifica delle stesse da parte del Consiglio Direttivo il quale dovrà riunirsi entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di perdita, per dimissioni o altre cause, di un numero di consiglieri inferiore al terzo dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo sarà reintegrato, tramite elezioni, in occasione dello svolgimento della prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva.
In caso di perdita di un numero di consiglieri superiore al terzo dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto. Esso resterà in carica solo per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione e convocherà l’Assemblea Generale dei Soci, che dovrà essere tenuta entro il termine massimo di trenta giorni dalla decadenza, inserendo all’O.d.G. l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per tre esercizi così come previsto dal presente statuto.
Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.
Art. 21 – Convocazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richieda almeno un terzo dei componenti, senza formalità, con un preavviso di almeno tre giorni, anche tramite posta elettronica, comprendente l’O.d.G.
Le riunioni del Consiglio Direttivo che avvengono in assenza di convocazione ma con la presenza di tutti i consiglieri che lo compongono, sono in ogni caso valide.
Di ogni riunione di Consiglio Direttivo il Segretario deve redigere verbale su apposito libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Tali verbali, successivamente alla loro approvazione, devono essere sottoscritti da tutti i presenti alle relative riunioni. Prima di essere messo in uso tale libro dovrà essere numerato e bollato con il timbro sociale in ogni sua pagina e sull’ultima pagina il Presidente apporrà la data e la propria firma, indicando il numero di pagine che compongono il registro.
Art. 22 – Compiti del Consiglio Direttivo. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1.      eleggere nel suo seno il Presidente dell’associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
2.      curare l’amministrazione del patrimonio sociale, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea Generale dei Soci dal presente statuto, con lo scopo di perseguire l’equilibrio finaziario ed economico;
3.      redigere il rendiconto economico e finanziario, o bilancio consuntivo, prima della sua presentazione all’Assemblea Generale dei Soci;
4.      procedere alla convocazione delle Assemblee Generali dei Soci, sia in sessione ordinaria che straordinaria, nei casi previsti dal presente statuto, qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
5.      determinare 1’importo delle quote associative annuali, eventualmente consentendo il loro adeguamento per ratei mensili sulla base del periodo associativo, e fissarne le modalità di pagamento;
6.      determinare l’importo dei corrispettivi per le diverse iniziative realizzate dall’associazione per il raggiungimento degli scopi sociali e fissarne le modalità di pagamento;
7.      approvare il modulo di richiesta di ammissione a socio effettivo;
8.      ratificare le domande di ammissione a socio effettivo accettate dal Presidente;
9.      redigere i regolamenti interni dell’associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
10. promuovere il Gruppo d’Acquisto Solidale e 1’allestimento delle attività sociali, economiche e culturali secondo l’indirizzo dato dall’Assemblea;
11. assumere tutte le deliberazioni inerenti la gestione dei collaboratori, sia dipendenti che non dipendenti;
12. adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
13. aprire dipendenze tecniche od organizzative quali uffici, sezioni, sedi secondarie anche fuori dal territorio nazionale e nominarne i responsabili;
14. attuare le finalità previste dallo statuto.
Art. 23 – Il Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, e ad esso viene attribuita la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ne cura l’amministrazione con la collaborazione dei consiglieri, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. A lui è, inoltre, riservata la firma dei documenti relativi ai contratti bancari di c/c o altro genere. Nessuna operazione finanziaria potrà essere effettuata senza la firma del Presidente in carica, a meno di formale delega a terzi.
Il Presidente accetta le domande di ammissione a socio effettivo al fine di dare immediata validità, interna ed esterna, al rapporto associativo, fermo restando l’obbligo di sottoporre tutte le domande ricevute alla ratifica del primo Consiglio Direttivo immediatamente successivo. In conseguenza di ciò egli è responsabile della corretta tenuta del Libro Soci, anche se può delegare ad altro consigliere la pratica redazione di tale libro.
In caso di estrema e comprovata necessità il Presidente può decidere anche senza convocare il Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire, per ricevere ampio discarico sull’operato, nella prima riunione successiva.
Art. 24 – Il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, collabora con il Presidente nel coordinamento di tutte le attività dell’Associazione.
Art. 25 – Il Segretario. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo. Egli cura la tenuta dei libri dei verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.
Art. 26 – Il Tesoriere. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’associazione e la corretta tenuta dei relativi documenti e libri contabili. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità. Predispone, in raccordo con il Presidente, il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale corredandoli con la necessaria documentazione.
Art. 27 – Incompatibilità ed esclusioni. Non possono ricoprire cariche sociali:
1.      coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
2.      coloro che avendo rapporti di lavoro dipendente, professionale o coordinato e continuativo con l’associazione, in sede elettiva non siano autorizzati dall’assemblea a mantenere tali rapporti.
Art. 28 – Clausola Compromissoria. I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con 1’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di collegio arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.
La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall’associazione.
I soci, con 1’accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.
Art. 29 – Scioglimento. Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deliberato solo dall’Assemblea Generale dei Soci riunita in sessione straordinaria e solo se l’argomento è posto all’ordine del giorno. Per la validità della deliberazione assembleare relativa allo scioglimento dell’associazione è richiesta la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto, mentre per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto.
La richiesta di convocazione da parte dei soci dell’Assemblea Generale dei Soci in sessione straordinaria, avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione, deve essere presentata da almeno i tre quartidei soci con diritto di voto.
La stessa Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, nomina un liquidatore per la liquidazione del patrimonio sociale che dovrà essere devoluto nel rispetto di quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 11 del presente statuto.
Art. 30 – Norma finale. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazione ed alle leggi che regolano il mondo del non profit.